Maggio 2010
4 Maggio 2010  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nozze mancate o annullate all'ultimo istante? La Cassazione non tutela i ripensamenti, come invece espresso da una precedente sentenza del 2004
In amor paga chi fugge
di Chiara Bilotta
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Ricordate il film "Se scappi ti sposo"? Un'indecisa Julia Roberts sull'altare mollava a più riprese diversi fidanzati, dandosi ad una spettacolare fuga a cavallo. In poco tempo Julia era diventata la chiacchiera del paese, meglio ribattezzata come "la sposa che scappa". Soltanto verso il finale un intrepido Richard Gere riusciva a farla capitolare in una cerimonia molto singolare.
Oggi, in un contesto di realtà, Julia non scapperebbe con tanta facilità: la sentenza 9025 della Corte di Cassazione stabilisce che chi si tira indietro all'ultimo momento senza un giusto motivo dovrà risarcire i danni al partner ripudiato. "Lo scioglimento di una promessa di matrimonio - precisa la Cassazione - rientra nell'espressione del diritto fondamentale della libertà di contrarre matrimonio con la conseguenza che il recesso, anche senza giustificato motivo, non potrà mai considerarsi condotta antigiuridica". Dunque il ripensamento è lecito ma se manca un giusto motivo l'altra parte ha pieno diritto ad essere risarcita.
La sentenza parte da una storia vera, quella tra Veronica M. e Piero B.: ad un passo dalle nozze lei ci ripensa e lo abbandona, lui chiede i danni. Nel 2004 la Corte d'Appello di Roma dà ragione a Piero e dispone un risarcimento in suo favore. A questo punto interviene Mario M., il padre di Veronica: cerca un cavillo a cui attaccarsi e fa ricorso alla Cassazione. Mario sostiene che il giudice di merito abbia riconosciuto a titolo di risarcimento soltanto le spese per le bomboniere, escludendo ulteriori somme per i preparativi delle nozze. La Cassazione respinge il ricorso e dispone che Piero abbia un'ammenda di quasi 12.000 euro, riconoscendo così il diritto del mancato marito ad essere totalmente risarcito.
L'art. 81 del codice civile, infatti, dispone testualmente: "La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente [...] obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa...".
La sentenza della Cassazione copre i diritti legali ed economici ma che posto trovano le ragioni del cuore? Un giudice non può certo riscattare la delusione, l'amarezza e la rabbia che assale chi viene vilmente scaricato ad un passo dalle nozze. In un tale vortice di sentimenti negativi un po' d'ironia non guasta, anzi diventa un toccasana: in fondo, come diceva il grande Vittorio De Sica, "è meglio rompere una promessa di matrimonio che un servizio di piatti dopo sposati".
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