Il provvedimento di scioglimento del Comune di Foggia formalizzato nel Dpr del 6 agosto 2021 è pienamente legittimo “essendo stata correttamente evidenziata la presenza di contatti ripetuti e collegati alle scelte gestorie dell’amministrazione comunale degli organi di vertice politico-amministrativo con soggetti appartenenti alla criminalità locale, e la completa inadeguatezza dello stesso vertice politico-amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e di verifica nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi del Comune”. Così il Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall’ex sindaco Franco Landella. Per i giudici amministrativi “I numerosi elementi riportati nelle relazioni a sostegno dell’esistenza di un condizionamento dell’apparato amministrativo del Comune da parte di soggetti collegati alla criminalità locale, la cui sussistenza non è stata efficacemente contestata con le doglianze proposte, evidenziano un quadro probatorio ampiamente idoneo a supportare le determinazioni impugnate” che portarono allo scioglimento.
Nel caso specifico – scrive il Tar in sentenza – “la relazione prefettizia, poi recepita dal provvedimento di scioglimento, ha riportato una serie di vicende significative in ordine all’esistenza di consolidati rapporti di cointeressenza tra gli amministratori del Comune e soggetti collegati alla locale criminalità organizzata”; e “le contestazioni contenute nel ricorso si palesano inidonee a confutare le valutazioni operate dall’Amministrazione”. Alla fine, secondo i giudici “risulta esaustivamente argomentata, e ampiamente supportata dagli elementi emersi nel corso del procedimento, la valutazione della permeabilità dell’attività dell’ente rispetto a possibili ingerenze e pressioni da parte della criminalità organizzata specificamente individuata, senza che emerga alcun vizio logico o incongruità di tale valutazione. Tutti questi elementi, considerati nel loro insieme e inseriti nello sfondo di riferimento, devono ritenersi pienamente integranti i presupposti di concretezza, univocità e rilevanza” richiesti dalla normativa ai fini dello scioglimento di un Consiglio comunale “allo scopo di evitare anche solo il rischio di infiltrazione da parte della malavita organizzata già presente sul territorio”.
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